IMMIGRATI E SICUREZZA

MOZIONE URGENTE
Opera, 31 gennaio 2008
Lo scrivente Ettore Fusco, in qualità di Capogruppo Consiliare “Lega Lombarda – Lega Nord Padania”,

RICHIAMATE:
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
D.P.R 30 maggio 1989, n. 223;
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
D.P.R. n. 394/1999;
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
PRESO ATTO:
della crescente richiesta di sicurezza e rispetto della legalità, avanzata dalla cittadinanza e indirizzata alle istituzioni locali, a fronte di una sempre più evidente carenza dello Stato Italiano a soddisfare questo primario ed irrinunciabile bisogno;
CONSIDERATO:
il dovere morale delle Amministrazioni Locali di porsi, sussidiariamente, quale strumento al servizio dei propri cittadini, fonte di risposte concrete alle loro legittime esigenze e giuste aspettative, anche in considerazione del più ampio e generale dovere di servizio alla collettività che si rappresenta;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale
INVITA

il Sindaco al perseguimento puntuale della normativa vigente così da conseguirsi il rispetto dei corrispondenti e definiti adempimenti previsti per una rigorosa realizzazione del più ampio e complessivo principio di legalità, presupposto al soddisfacimento del diritto alla sicurezza, in tema di:
iscrizione anagrafica di cittadino italiano;
iscrizione anagrafica del cittadino dell’’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno ai sensi degli articoli 7, 9 e 19 del D.Lgs. 06 febbraio 2007, n.30;
Iscrizione anagrafica del famigliare del cittadino dell’Unione avente la cittadinanza si uno Stato membro ai sensi degli articoli 2 e 9 del D.Lgs.30/2007;
Iscrizione anagrafica del famigliare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs.30/2007;
Iscrizione anagrafica del cittadino straniero (extracomunitario);

INVITA INOLTRE AFFINCHE:
ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D. P. R. 30 maggio 1989, n. 223, all’interno del registro generale della popolazione residente del comune, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l’efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;
all’atto della domanda sia prodotto il certificato catastale dell’immobile da utilizzare per il successivo accertamento della dimora abituale, copia del regolare contratto di affitto ovvero copia del documento di cessione di fabbricato, se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale. Tale documentazione non è obbligatoria nel caso in cui vi sia una modifica nella composizione del nucleo familiare;
l’ufficio demografico verifichi la rispondenza con la normativa regionale (Regolamento di Igiene Tipo della Regione Lombardia approvato con D.G.R. 25.07.1989, n. 4/45266) del rapporto tra il numero dei componenti del nucleo familiare e la superficie dell’immobile e provveda a segnalarlo tempestivamente al Sindaco;
contestualmente all’accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del comune da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell’igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un’attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari dell’alloggio indicato per l’uso abitativo, attivando qualora necessario, gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale uso. L’attivazione di tale procedura deve essere segnalata tempestivamente al Sindaco;
nell’ipotesi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell’ordine e la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Milano per i relativi e conseguenti provvedimenti a tali autorità spettanti.